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Chi ne può beneficiare? Da quando sarà attivo? Come funziona? Abbiamo provato a semplificare le cose.

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) sono state introdotte nuove importanti detrazioni fiscali che riguardano le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus). Si tratta di una disposizione inserita all’interno del decreto del Governo e firmato dal premier Giuseppe Conte, che ha l’obiettivo di sostenere ed aiutare non solo le imprese e i commercianti di tutta Italia ma anche quello di dare un sostegno concreto alle famiglie italiane.

Per districarci tra regole, norme, deroghe e altri ostacoli, abbiamo provato a stilare una breve guida all’Ecobonus al 110 per cento il quale ambisce a incentivare una gamma considerevole di operazioni, contemplando al contempo interventi ecosostenibili particolarmente innovativi. Il meccanismo della cessione del credito d’imposta è da utilizzare quale detrazione nella dichiarazione dei redditi, ottenendo nell’arco di cinque anni una riduzione delle imposte superiore all’importo speso. L’inizio degli incentivi dovrebbe partire il 1 luglio 2020 e durare fino alla fine del 2021, seppure pare sia possibile un debutto con termine al 2022.

Ancora più in dettaglio: questa “new release” dell’incentivo presenta novità rispetto ai vari ecobonus che si sono succeduti a partire dal 1998. Innanzitutto non si era mai visto un bonus al 110 per cento, il che vuol dire che l’ammontare del credito d’imposta, ossia la cifra che verrà restituita al cittadino sarà superiore a quella spesa. Altra novità è che il credito d’imposta così maturato potrà essere ceduto agli intermediari finanziari (banche, assicurazioni), un’opportunità per le famiglie per saldare l’intervento. Infine, lo stesso credito d’imposta si può cedere all’impresa che realizza i lavori, che poi lo incasserà a sua volta dal fisco.

CHI HA DIRITTO AL SUPER ECOBONUS 110%?

Esistono tre casi in cui si ha diritto sempre al super ecobonus: a chi rientra in una di queste tre situazioni identificate dall’art.119 del Decreto Rilancio, spetta un rimborso sotto forma di detrazione del 110% delle spese.

Il primo caso riguarda gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

Il secondo caso contempla gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.

Infine il terzo caso include gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici.

Da quanto anticipato, gli interventi di ristrutturazione coperti dall’Ecobonus al 110% riguardano principalmente l’efficientamento energetico, l’installazione di pannelli fotovoltaici e i lavori di adeguamento antisismico, dunque operazioni ampie e “gravose” in termini economici.

Il nuovo incentivo potenziato per i lavori di risparmio energetico è un ecobonus che dà diritto a un credito d’imposta del 110 per cento. Cosa significa in termini pratici? Essendo un credito d’imposta pari al 110% della spesa sostenuta per uno degli interventi ammessi, significa che accedendo al bonus si ha diritto a una riduzione delle imposte dovute allo Stato pari al valore percentuale dell’incentivo, le quali vengono spalmate su 10 rate annuali dello stesso importo. Il credito d’imposta si potrà inoltre cedere direttamente all’azienda che esegue i lavori, fungendo da sconto totale sul prezzo finale.

SISMA BONUS

Una parentesi a parte per il sisma bonus, che pare non abbia riscosso un grande riscontro sinora: i lavori che favorisce sarebbero di fondamentale importanza in gran parte del Paese, tuttavia gli interventi implicano sovente che l’edificio non sia fruibile o lo sia con parecchie difficoltà durante i lavori. Il decreto rilancio rende più fruibile questo bonus: anche in questo caso si tratta del 110% in un lustro. Tuttavia, a differenza del super eco bonus, la facilitazione comprende sia le persone fisiche sia quelle giuridiche e qualsiasi tipo di immobile, fatta eccezione solo per le unità ubicate nei territori in fascia sismica 4, in cui il rischio di terremoti è alquanto ridotto.

BONUS FACCIATE E RISTRUTTURAZIONE

Dall’inizio del 2020 è possibile ottenere un bonus del 90% in un decennio sui lavori di riqualificazione delle facciate esterne degli edifici, residenziali e non, purché ubicati in aree urbanizzate. Si prevede che se i lavori non implicano il rifacimento di una quota superiore al 10% degli intonaci, il bonus fiscale si ottiene senza particolari condizioni, se invece la quota supera il 10% è necessario anche un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, ma in questa situazione i lavori possono usufruire del super eco bonus. In nessun caso invece sono inclusi i lavori di ristrutturazione edilizia e di manutenzione previsti dal più duraturo dei bonus sulle ristrutturazioni, che attualmente consente di ottenere il 50% di detrazioni suddivise in 10 anni su lavori dal costo massimo di 96mila euro. All’articolo 121 del Decreto Rilancio si evidenzia infine la possibilità di cedere il credito all’impresa che esegue i lavori o a terzi, mettendosi così al sicuro dal rischio di non poter godere appieno delle detrazioni fiscali e senza il bisogno di anticipare i soldi per i lavori. La cessione può avvenire per tutti gli interventi interessati da super eco bonus ed eco bonus, sisma bonus, bonus facciate e bonus ristrutturazione.

In chiusura, la nota da sottolineare di questo bonus è il fatto che nello stesso rientrino esclusivamente gli interventi di grande entità e non i piccoli interventi di ristrutturazione, come tanti millantatori spesso promettono. Inoltre, l’agevolazione della cessione del credito d’imposta contempla ovviamente anche interventi minori, come il rifacimento delle finestre e degli infissi, schermature solari, interventi di coibentazione, pompe di calore, sistemi di building automation, collettori solari, ma con detrazioni tra il 50 e il 65%. Tali interventi non potranno quindi beneficiare dell’ecobonus al 110 per cento. Infine, il rifacimento delle facciate, attualmente detraibile al 90% sarà certamente incluso anche nel nuovo ecobonus al 110 per cento.

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